Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9015 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9015 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALCICCHIO GIUSEPPE N. IL 20/08/1982
avverso la sentenza n. 943/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
04/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 09/01/2014

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari ha confermato
la sentenza di prime cure che aveva condannato Falcícchio Giuseppe per il reato
di tentato furto aggravato (articoli 56, 624, 625 nn. 2 e 7 cod.pen.);

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e
una motivazione illogica in merito all’affermazione della penale responsabilità,
alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 cod.pen. ed
alla eccessività della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il primo motivo si
sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sul preteso
ingiusto mancato accoglimento delle tesi defensionali, perchè non è possibile più
svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di
doglianza che, soprattutto, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale;
– con riguardo al diniego della concessione dell’attenuante di cui
all’articolo 62 n. 4 cod.pen., trattasi di doglianza che, per un verso, passa del
tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte
territoriale (con particolare riferimento ai danni cagionati per l’effrazione del
veicolo) e, per altro verso, non contiene alcuna indicazione circa la necessità di
dover mutare il costante e pacifico insegnamento sul punto di questa Corte di
legittimità;
– contrariamente, però, a quanto ritenuto nell’impugnata sentenza, nei
reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale
tenuità é applicabile anche al delitto tentato, quando sia possibile desumere con
certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che,
se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la
persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (v. Cass. Sez. Un. 28 marzo
2013 n. 28243);

1

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

- che del pari la quantificazione della pena, in quanto non illegale, sfugge
al sindacato di legittimità di questa Corte, comportando l’esame di circostanze di
fatto e soggettive estranee al presente giudizio di legittimità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.

sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

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