Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9014 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9014 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: FIALE ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PUCCIO DARIO N. IL 30/10/1971
2) MARRONE GIUSEPPE N. IL 19/03/1966
avverso la sentenza n. 1656/2009 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 19/03/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO FIALE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. filoduo FRK■ taLl
che ha concluso per
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Udito, per parte civ
Ud . difenso vv.

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d.ito,

Data Udienza: 27/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Palermo, con sentenza dell’8.2.2001 pronunziata in esito a giudizio
celebrato con il rito abbreviato, affermava (tra l’altro) la responsabilità penale di Pucci°
Darlo in ordine ai delitti di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. n. 309/1990 e Marrone
Giutioppe in ordine al delitto di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 e condannava
ciascuno alle pene principali ed accessorie ritenute di giustizia.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 9.6.2003, dichiarava prescritto
uno dei reati di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 contestati al Pucci° e, ritenuta la
prevalenza sulle contestate aggravanti delle circostanze attenuanti generiche,
rideterminava la pena principale a lui inflitta in anni 6 di redusione mentre riduceva ad
anni 5, mesi 8 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa la pena principale inflitta al
Marrone.
Sul ricorso proposto dagli imputati, la IV Sezione di questa Corte Suprema – con
la sentenza n. 17725 depositata il 27.4.2009 (ud. pubbl. del 17.12.2008) – annullava la
sentenza 9.6.2003 della Corte territoriale: a) nei confronti del Marrone “limitatamente
all’omessa pronuncia sulla richiesta di riconoscimento della prevalenza delle attenuanti
generiche” e, b) nei confronti del Puccio, “con riferimento alla richiesta di concessione
dell’attenuante ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990”; disponendo il rinvio, su tali
punti, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
La Corte di appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio, con sentenza del
19.3.2010: a) ha escluso, per Puccio, l’attenuante speciale di cui all’art. 73, V comma,
del d.P.R. n. 309/1990; b) ha dichiarato le attenuanti generiche già concesse al Marrone
prevalenti sull’aggravante contestata, riducendo ad anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro
16.000,00 di multa la pena principale ad esso inflitta.
Avverso quest’ultima sentenza hanno proposto due separati ricorsi per cassazione
i difensori degli imputati.
Per Pucci.) è stata eccepita l’incongruità del disconoscimento dell’attenuante
speciale.
Per Marrone è stata eccepita l’erronea determinazione della pena, per la mancata
considerazione della riduzione del minimo edittale operata dal D.L. 30.12.2005, n. 272,
convertito nella legge 21.2.2006, n. 49.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Puccio deve essere dichiarato Inammissibile, perché
manifestamente infondato.
1.1 L’art. 73, 5° comma, del d.P.R. n. 309/1990 introduce una risposta
sanzionatoria più attenuata da parte dell’ordinamento allorché i fatti delittuosi previsti
dallo stesso articolo siano di lieve entità, “per i mezzi, per le modalità o le circostanze
dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze”.
La ratio dell’attenuante va ravvisata nell’esigenza di accordare una particolare
attenuazione alla dimensione offensiva del fatto concreto quando questo – per le sue
caratteristiche relative ai mezzi, alle modalità o alle circostanze dell’azione ovvero alla
qualità e quantità delle sostanze droganti – si riveli come minimamente pericoloso
rispetto al risultato della diffusione degli stupefacenti tra i possibili assuntori.
L’attenuante in oggetto, dunque, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima
offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo della
sostanza stupefacente sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione normativa

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2. Il ricorso del Marrone, invece, è fondato e merita accoglimento.
La sentenza di appello del 9.6.2003, infatti, aveva determinato la pena-base nella
misura minima edittale di anni 8 di reclusione, ma tale minimo è stato favorevolmente
modificato (In anni 6 di reclusione) dal D.L. 30.12.2005, n. 272, convertito dalla legge
21.2.2006, n. 49.
Di tale riduzione non ha tenuto conto la nuova sentenza di appello del 19.3.2010,
che, nel rideterminare la pena per effetto della riconosciuta prevalenza delle attenuanti
generiche, non ha valutato in alcun modo l’applicabilità dello ius superveniens più
favorevole.
La sentenza impugnata, conseguentemente, nei confronti di Marrone Giuseppe,
deve essere annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio
(principale ed accessorio), con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso di Pucci° Dario e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di Marrone Giuseppe, limitatamente al
trattamento sanzionatorlo, e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
ROMA, 27.11.2012
Il Consigliere rel.

Il residente

(mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno
anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale
presenza degli altri (Cass., Sez. Unite, 21.9.2000, n. 17, Primavera).
Nella fattispecie in esame, l’attenuante in questione è stata legittimamente
denegata, con motivazione razionale e coerente, sui rilievi che, contrariamente a quanto
assunto dalla difesa, doveva escludersi che il PUCCi0 fosse “un soggetto svolgente attività
di spaccio saltuaria o occasionale, ovvero ancora finalizzata a procurarsi per sé parte
dello stupefacente”, laddove era stato accertato l’inserimento di quello, seppure come
mero partecipe, in un’attività organizzata di spaccio a livello associativo, “con modalità
comportarnentall che denotano una elevata dimestichezza e conoscenza della vita del
sodalizio criminale” ed era stata verificata soprattutto la “Indispensabilità del suo ruolo a
livello informativo tale da assicurare copertura al gruppo criminale nel quale egli era
inserito stabilmente”.
Risultano così evidenziati correttamente elementi significativi di una pericolosità
tutt’altro che minima.
1.2 Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla
declaratoria della stessa segue per il Puccio, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere
delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore
della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella
misura di euro 1.000,00.

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