Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9014 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9014 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOSCHIAN GALLIANO N. IL 14/09/1963
avverso la sentenza n. 79/2013 TRIBUNALE di PORDENONE, del
23/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/01/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pordenone applicava a BOSCHIAN Galliano, a norma
degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine a più ipotesi
di furto aggravato consumato e tentato, commessi fino al 21 novembre 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce difetto di motivazione per non esser stata
ritenuta l’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.
Osserva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in punto di determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini), conformandosi del resto, anche con
riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante, interamente al trattamento sanzionatorio
condiviso dalle parti, del quale ha espressamente riconosciuto la congruità. Mentre l’imputato
che abbia chiesto l’applicazione di una determinata pena non può dolersi della entità della pena
da esso stesso sollecitata né della complessiva adeguatezza del trattamento concordato evocando
apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in e. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di C. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma i19 gennaio 2014.

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