Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9013 del 27/11/2012
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9013 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: FIALE ALDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NAPPELLO LUIGI N. IL 25/08/1983
avverso la sentenza n. 12271/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/04/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO FIALE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. tuAA0 H‘fffiee,cLi
che ha concluso per
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Data Udienza: 27/11/2012
RITENUTO IN FATTO
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, il quale – sotto il profilo
della violazione di legge – ha eccepito la illegittimità del diniego delle circostanze
attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
Le attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le
possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in considerazione di
situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano sull’apprezzamento
dell’entità del reato e della capacità di delinquere dell’imputato. Il riconoscimento di esse
richiede, dunque, la dimostrazione di elementi di segno positivo.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, la concessione o il diniego
delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui
esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a
far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento
della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Anche il giudice di appello – pur non dovendo trascurare le argomentazioni
difensive dell’appellante – non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi,
favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità
del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della
concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur
in carenza di stretta contestazione.
Nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere
discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge – in carenza di congrui elementi di
segno positivo – ha dato rilevanza decisiva ai numerosi precedenti penali, anche se non
specifici, a carico dell’imputato, deducendone logicamente significazioni negative della
personalità.
Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla
declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese
del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
ROMA, 27.11.2012
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
La Corte dl appello di Napoli, con sentenza del 15.4.2011, confermava la sentenza
27.10.2010 del G.I.P. del Tribunale di quella città, che aveva affermato la responsabilità
penale di Nappello Luigi in ordine al reato di cui:
— all’art. 73, 5° comma, d.P.R. n. 309/1990 (per avere illecitamente detenuto a
fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo marijuana, corrispondente a 116 dosi
medie singole – acc. in Napoli, il 7.4.2010)
e lo aveva condannato alla pena di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 3.000,00 di
multa.