Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9013 del 09/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9013 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MIADI NIZAR N. IL 12/09/1976
avverso la sentenza n. 1571/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
13/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 09/01/2014
RITENUTO IN FATTO
–
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia ha
confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Miadi Nazir per il
reato di false dichiarazioni sulla propria identità personale;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
eccessività della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto la quantificazione
della pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto
allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in
maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il
risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari
elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del
Giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in
relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata
l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla
adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure
intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’articolo 133 cod.pen.
ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.
l’imputato, personalmente, denunciando una motivazione illogica in merito alla