Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9011 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9011 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE SIMONE GAETANO N. IL 16/08/1972
avverso la sentenza n. 2172/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del
30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 09/01/2014

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania ha
confermato, per quanto d’interesse del presente procedimento, la sentenza di
prime cure che aveva condannato De Simone Gaetano per il delitto di minacce

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, personalmente, denunciando una violazione di legge circa la mancata
applicazione dell’intervenuta prescrizione da parte della Corte territoriale;
– risulta pervenuta 1’8 novembre 2013 presso la Cancelleria di questa
Suprema Corte memoria redatta dal ricorrente che chiede la discussione del
ricorso in pubblica udienza;
– risulta, inoltre, depositata il 9 dicembre 2013 presso la Cancelleria di
questa Suprema Corte una memoria difensiva redatta nell’interesse del
ricorrente con la quale ci si oppone all’eventuale declaratoria d’inammissibilità
del ricorso;
– risulta, infine, pervenuta il 20 dicembre 2013 presso la Cancelleria di
questa Suprema Corte ulteriore memoria dell’imputato tendente ad evidenziare
l’intervenuta prescrizione dell’ascritto reato;
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato il motivo relativo alla pretesa prescrizione dell’ascritto reato all’epoca
della pronuncia dell’impugnata sentenza;
– invero, il reato, commesso il 6 agosto 2005, avrebbe avuto quale
termine ordinario di prescrizione, ai sensi dell’articolo 157 cod.pen. quello di anni
sette e mesi sei con termine, quindi, al 6 febbraio 2013 mentre la sentenza
impugnata è stata emessa il 30 ottobre 2012 (a nulla rilevando la notifica della
stessa) per cui la Corte territoriale non avrebbe potuto in alcun caso dichiarare
una prescrizione non ancora maturata;
– la declaratoria d’inammissibilità impedisce l’accertamento dell’eventuale
prescrizione del reato nelle more del presente ricorso (v. Cass. Sez. Un. 27
giugno 2001 n. 33542);

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gravi in danno di Cardaci Mirella;

- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.

P. T. M.

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