Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 901 del 20/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 901 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

DI FABIO Daniele, nato a Venafro l’ 1 marzo 1956

avverso la sentenza n. 32 / 2014 della Corte di Appello di Milano, in data 7 g ennaio
2015 ;
visti g li atti, il provvedimento impu g nato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consi g liere °ronzo De Masi;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Gabriele
Mazzotta che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito il difensore del ricorrente, avv. Elisabetta Valeri, in sostituzione dell’avv. Giovanna
Gallo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 20/11/2015

RITENUTO IN FATTO
_La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 32/2015, riformava parzialmente la sentenza
emessa dal Tribunale di Milano il 14/5/2014, nei confronti di DI FABIO Daniele, imputato del
reato di cui all’art. 10 bis, D.Lgs. n. 74/2000 – perché quale amministratore della società
ENFAP Lombardia alla data del 30/9/2007, non versava, entro il termine annuale previsto per
la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, ritenute risultanti dalla
certificazione rilasciata si sostituti per l’ammontare di Euro 182.432 (e dunque per un importo

all’imputato in quella di mesi quattro di reclusione.
Avverso la sentenza il DI FABIO, tramite il difensore fiduciario, propone ricorso affidato a
quattro motivi.
Con il primo motivo di doglianza si denuncia violazione dì norme processuali stabilite a pena di
nullità, ai sensi dell’art. 606, c.1, lett. c), in relazione agli artt. 63 e 191 c.p.p., perchè il reato
di cui all’art. 10 bis D.Lgs. n. 74/2000, contestato all’imputato, è stato ritenuto sussistente
dalla Corte territoriale sulla base delle dichiarazioni di cui al modello 770 trasmesso dalla
ENFAP Lombardia all’Ufficio delle Entrate, acquisito agli atti del processo disattendendo
l’eccezione di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. sollevata in primo grado e riproposta in appello
come specifico motivo di gravame.
Con il secondo motivo dì doglianza, si denuncia, ai sensi dell’art. . 606, c.1, lett. e) e b), sotto
il duplice profilo del vizio motivazionale e della violazione di legge, che nell’impugnata
sentenza la ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato è frutto di
travisamento degli elementi di prova, in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute nel
Modello 770 presentato dall’imputato. Si evidenzia che dalle dichiarazioni testimoniali rese dal
teste dell’accusa Malinconico, funzionario dell’Agenzia delle Entrate, non può ricavarsi la prova
dell’effettivo rilascio ai sostituiti delle certificazioni e dell’esattezza degli importi ivi indicati a
titolo di emolumenti.
Con il terzo motivo di doglianza, si denuncia, ai sensi dell’art. 606, c.1, lett. e), c.p.p.,
contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione dell’impugnata sentenza, in ordine
alla sussistenza dell’elemento soggettivo, con particolare riguardo al superamento della soglia
di punibilità, avendo il Di Fabio assunto la carica di amministratore proprio con lo scopo di
consentire il completamento dei progetti di formazione ancora in corso e nel contempo
ottenere il pagamento dei saldi ancora dovuti dalla RA., onde definire le pendenze debitorie
dell’Ente.
Con il quarto motivo di doglianza, sì denuncia, ai sensi dell’art. 606, c.1, lett, b) ed e), c.p.p.,
con riferimento all’art. 10 bis, D.Igs. n. 74/2000, la contraddittorietà ed illogicità della
motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di forza maggiore di cui all’art.
45 c.p., considerate le difficoltà finanziarie e la crisi di liquidità dell’Ente, su cui hanno riferito i
testi Bugo, commercialista, e Gitto, dipendente ENPAP.
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superiore a 50.000 Euro) per il periodo d’imposta 2007 – e rideterminava la pena irrogata

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito riportate.
Va disatteso il primo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente deduce l’inutilizzabilità del
modello 770 trasmesso clan’ ENFAP Lombardia all’Ufficio delle Entrate, documento acquisito in
sede dibattimentale su richiesta del P.M., giusta ordinanza del giudicante emessa all’udienza
del 4/4/2014.

inconferente il richiamo della difesa del Di Fabio all’art. 63 c.p.p., atteso che le dichiarazioni
confessorie o le ammissioni contenute in un documento proveniente dall’imputato non
incontrano il limite alla loro utilizzabilità stabilito dall’art. 63, c. 1, c.p.p., in quanto la norma si
riferisce solo alle dichiarazioni rese, dinanzi all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, nel
corso delle indagini preliminari (Sez. 4, n. 27173 dei 26/05/2015. Rv. 263875, Sez. 3, n.
46767 del 23/11/2011, Rv. 251633).
Infondato è anche il secondo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente deduce, sotto il
duplice profilo del vizio motivazionale e della violazione di legge, che non poteva essere
affermata dai giudici di merito la penale responsabilità dell’imputato difettando la prova della
sussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato, avuto riguardo sia alla non accertata
veridicità delle dichiarazioni contenute nel Modello 770, pacificamente presentato dall’imputato
nella sua qualità di amministratore dell’ ENFAP Lombardia, sia alla inconcludenza delle
dichiarazioni rese dai testi Bugo e Gitto circa l’effettivo rilascio ai sostituiti delle certificazioni e
l’esattezza degli importi ivi indicati a titolo di emolumenti.
Orbene, il delitto di omesso versamento di ritenute certificate, contestato all’odierno ricorrente,
presenta una componente omissiva, rappresentata dal mancato versamento nel termine delle
ritenute effettuate, ed una precedente componente commissiva, consistente, a sua volta, in
due distinte condotte, costituite dal versamento della retribuzione con l’effettuazione delle
ritenute e dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni prima dello spirare del termine previsto per
la presehtazione della dichiarazione quale sostituto d’imposta.
Secondo il prevalente indirizzo di questa Corte, cui non vi sono ragioni per discostarsi nel
coso di specie, nel reato di omesso versamento di ritenute certificate, la dimostrazione delle
certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro, quale sostituto d’imposta sulle
retribuzioni effettivamente corrisposte ai sostituiti, può essere fornita dal pubblico ministero
anche mediante prove documentali, testimoniali o indiziarie (Sez. 3, n. 19454 del 27/03/2014,
Rv. 260376; Sez. 3, n. 1443 del 15/11/2012, dep. 11/01/2013, Rv, 254152; Sez. 3, n. 33187
del 12/06/2013, Rv. 256429).
Si è ancora precisato che, nel reato di omesso versamento di ritenute certificate, i “fatti
costitutivi” dell’illecito, previsto dall’art. 10-bis del Digs. n. 74 del 2000, e, tra questi,
l’avvenuto rilascio da parte dei sostituto di imposta della certificazione attestante l’ammontare
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La Corte territoriale, in base all’art. 234 C.P.P., ha correttamente ritenuto del tutto

complessivo delle somme corrisposte e delle trattenute operate ai sostituiti nell’anno
precedente, devono essere dimostrati dal P.M. anche mediante prove documentali, testimoniali
o indiziarie, ma che i “fatti modificativi o estintivi” in grado di paralizzare la pretesa punitiva
devono essere provati dall’imputato, con la conseguenza che, a fronte di prova testimoniale
concernente il contenuto del mod. 770, la semplice affermazione dell’imputato di non aver
retribuito i dipendenti o di non aver rilasciato la prescritta certificazione non è a idonea ad
assolvere l’onere probatorio gravante sullo stesso (Sez. 3, n. 20778 del 06/03/2014, Rv.
259182).

nell’impugnata sentenza si legge che “il fatto che nel mod. 770 siano poi indicate le ritenute
fiscali nel loro preciso ammontare induce a ritenere che le stesse risultassero anche dalle
certificazioni rilasciate ai sostituiti. Quindi sulla base di tale documento e della deposizione del
funzionario dell’Agenzia delle Entrate Malinconico Vincenzo esattamente il giudice di primo
grado ha ritenuto … la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato”.
È pacifico che, nell’ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni si
integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre far
riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
Allorché, quindi, le due sentenze concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di
prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di
appello sì salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo
(Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, Rv. 216906, Sez. Un. n. 6682 del 4/2/1992, Rv. 191229).
Né può sfuggire che, nella fattispecie in esame, sotto il profilo indiziario, non è stata
considerata la sola presentazione, da parte del datore di lavoro, del modello 770 (nella Sez.
Trasmissione integrale modello 770 semplificato, risultano le ritenute effettuate ai lavoratori
dipendenti), ma anche la deposizione del teste Malinconico – di certo non smentita dai testi
Bugo e Gitto – che consente anche di ritenere provata l’esattezza degli importi indicati nel
documento a titolo di emolumenti corrisposti ai lavoratori dipendenti, e la misura complessiva
degli importi non versati, donde il superamento della soglia di punibilità prevista dalla norma
(all’epoca dei fatti Euro 50.000, oggi Euro 150.000 per ciascun periodo d’imposta).
Vanno disattesi anche il terzo ed il quarto motivo di doglianza, con il quali il ricorrente, sotto
il profilo del vizio motivazionale, contesta l’impugnata sentenza in punto di sussistenza
dell’elemento soggettivo e di mancato riconoscimento della causa di forza maggiore di cui
all’art. 45 c.p., considerate le difficoltà finanziarie e la crisi di liquidità dell’Ente riferite dai testi
Bugo e Gitto.
Questa Corte ha affermato il principio che, nel reato di omesso versamento di ritenute
certificate di cui all’art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000, la colpevolezza del sostituto di imposta non
è esclusa dalla crisi di liquidità intervenuta al momento della scadenza del termine per la
presentazione della dichiarazione annuale relativa all’esercizio precedente, a meno che
l’imputato non dimostri che le difficoltà finanziarie non siano a lui imputabili e che le stesse,
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La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi in quanto

inoltre, non possano essere altrimenti fronteggiate con idonee misure anche sfavorevoli per il
suo patrimonio personale (Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 258055).

A tale dimostrazione il Di Fabio non risulta aver ottemperato, essendosi esclusivamente
limitato, in maniera sostanzialmente assertiva, a dedurre che la crisi economica in cui
versava l’Ente non era a lui imputabile, in quanto già in essere al momento assunzione della
carica di amministratore, e dunque soltanto aggravata dai successivi ritardi causati dalla P.A.,
che nonostante ciò aveva proseguito i progetti di formazione avviati ed ancora in corso, senza
poi precisare le iniziative assunte per la riscossione dei crediti, i finanziamenti asseritamente

improvvisa.
In definitiva, non è dato riscontrare quali concrete iniziative il ricorrente avesse posto in essere

per recuperare quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, e perché non sia
riuscito nell’impresa per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili (Sez. 3, n.
47643 del 27/3/2015, non massimata, Sez. 3, n. 22266 del 8/4/2014, Rv. 25190).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015.

richiesti e le altre misure assunte per fronteggiare la crisi di liquidità, certamente non

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