Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 901 del 18/09/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 901 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RADUJKO ALEKSANDAR N. IL 17/09/1983

avverso la sentenza n. 1738/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TRIESTE, del 07/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 18/09/2012

Con sentenza in data 7 febbraio 2012 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Trieste applicava a Radujko Aleksandar, su richiesta delle parti, la pena di anni uno, mesi sei di
reclusione ed euro 600,00 di multa in ordine al reato di ricettazione, accertato in Trieste il 17
maggio 2011, con la riduzione per il rito.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce l’omessa motivazione quanto al mancato proscioglimento ai sensi
Il motivo di ricorso è del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato atteso che il
giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto dell’accordo tra le
parti e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p., facendo riferimento
nella motivazione in particolare all’ammissione di responsabilità spontaneamente fatta
dall’imputato all’udienza di convalida dell’arresto. Siffatta motivazione, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare
pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un. 27 settembre
1995, Serafino; Sez. un. 25 novembre 1998, Messina).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.500,00.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2012
il cons. est.

dell’art.129 c.p.p..

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