Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9009 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9009 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOLLUSO ARTURO N. IL 18/05/1974 parte offèsa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 229233/2010 GIP TRIBUNALE di MILANO,
del 24/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 09/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza 24 maggio 2013 il GIP presso il Tribunale di Milano ha
disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di ignoti, per il delitto di
falso, a cagione della accertata prescrizione del reato.

Arturo, a mezzo del proprio procuratore, evidenziando l’erronea applicazione
della norma di legge nonché la carenza e la illogicità della motivazione che
avrebbero dovuto condurre, al contrario, a non affermare la prescrizione del
reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2.

In diritto, l’articolo 409, comma 6 cod.proc.pen. prevede che

l’ordinanza di archiviazione sia ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità di
cui all’articolo 127, comma 5, tutte ipotesi relative alla violazione delle norme
concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio.
La giurisprudenza di questa Corte ha, poi, chiarito come esulino dalla
possibilità di assoggettare al ricorso tutte le questioni attinenti al merito ovvero
alla congruenza della motivazione (v. Cass. Sez. IV 8 aprile 2008 n. 22297).
3. In fatto, questa volta, il ricorrente si duole in merito alla data di
commissione del reato, per cui giunge a sollevare contestazioni non relative
all’eventuale correttezza della partecipazione delle parti al procedimento bensì al
merito effettivo del procedimento.
4.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente

condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma
di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la parte offesa Molluso

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