Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9007 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9007 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOROSHAN ANATOLIY N. IL 26/12/1986
avverso la sentenza n. 3726/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
29/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 09/01/2014

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze ha

sostanzialmente confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato
Moroshan Anatoliy per reati di falso;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

affermazione della penale responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il motivo si sostanzia
in una molto generica ed indebita contestazione circa la motivazione
dell’impugnato provvedimento; trattasi, inoltre, di doglianza che, oltre ad essere
meramente assertiva, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione
offerta sul punto dalla Corte territoriale né indica in concreto alcuna norma di
legge effettivamente violata;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.

l’imputato, personalmente, denunciando una violazione di legge riguardo alla

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