Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9003 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9003 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERLINGIERI SILVANA N. IL 25/07/1972
avverso la sentenza n. 322/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 13/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 09/01/2014

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Berlingieri Silvana
per i reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

all’esistenza di una motivazione per relationem con particolare riferimento alla
mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto questa Corte, nel
delineare i limiti di legittimità della motivazione per relationem della sentenza di
appello, ha avuto modo di precisare che l’integrazione della motivazione tra le
conformi sentenze di primo e secondo grado sia possibile soltanto se nella
sentenza d’appello sia riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da
cui possa desumersi che il Giudice del secondo grado, dopo avere proceduto
all’esame delle censure dell’appellante, abbia fatto proprie le considerazioni
svolte dal primo Giudice;
– che più specificamente, l’ambito della necessaria autonoma motivazione
del Giudice d’appello risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle censure
rivolte dall’appellante;
– che se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già
adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo Giudice, oppure di
questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il Giudice
dell’impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare
argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati;
– che quando, invece, le soluzioni adottate dal Giudice di primo grado
siano state specificamente censurate dall’appellante, sussiste il vizio di
motivazione, sindacabile ex articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), se il
Giudice del gravame si limiti a respingere tali censure e a richiamare la
contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi
carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi
di impugnazione. (v. Cass. Sez. VI 12 giugno 2008 n. 35346);
– che nella specie si è verificata l’ipotesi di legittima motivazione per
relationem a cagione dei motivi generici dell’impugnazione;
1

l’imputata, personalmente, denunciando una illogicità della motivazione riguardo

- con riguardo al diniego della concessione delle attenuanti generiche
prevalenti, trattasi di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio
la pur esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro
verso, non contiene alcuna indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero
dovuto dar luogo alla chiesta prevalenza;
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui

ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.

all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano

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