Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9000 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9000 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANELLI MAURO N. IL 10/05/1951
avverso la sentenza n. 3163/2010 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
16/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 09/01/2014

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a Zanelli Mauro, per diversi reati di bancarotta
fraudolenta la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni tre di

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, personalmente, denunciando una violazione delle norme processuali
con particolare riferimento ad una consulenza tecnica depositata in giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

in diritto si afferma pacificamente come: “nel procedimento di

applicazione della pena su richiesta delle parti (articoli 444 e seg. cod.proc.pen.),
(queste) non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni
incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato
e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto
l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.
L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far
valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti
alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato.
Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del Giudice è
assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione
dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli
elementi di cui all’articolo 129 cod.proc.pen. conformemente ai criteri di legge”.
(v. Cass., Sez. II, 14 gennaio 2009, n. 5240 e Sez. V 25 marzo 2010 n. 21287).
Nella specie, questa volta in fatto, il Tribunale ha dato conto del controllo
effettuato circa la sussistenza dei fatti e la loro qualificazione giuridica e, quindi,
dell’impossibilità di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi
dell’articolo 129 cod.proc.pen.;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
1

reclusione;

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.

della Cassa delle Ammende.

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