Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 900 del 18/09/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 900 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) NIKOLIC MIRA N. IL 27/04/1986
avverso la sentenza n. 14087/2011 TRIBUNALE di MILANO, del
23/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 18/09/2012

Con sentenza in data 23 dicembre 2011 il Tribunale di Milano, all’esito del giudizio
abbreviato, dichiarava Nikolic Mira colpevole del reato di tentato furto in abitazione aggravato,
commesso in Milano 1’11 dicembre 2011, e la condannava, con le circostanze attenuanti generiche
equivalenti alle aggravanti e con la diminuente per il rito, alla pena di mesi dieci di reclusione ed
euro 300,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputata ha proposto, personalmente e direttamente, ricorso per
determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico. Le censure sono infatti formulate in
modo stereotipato, senza riferimenti alla fattispecie concreta (tra l’altro si sostiene che il giudice
avrebbe fondato il giudizio di pericolosità sociale “sul solo ed unico indice concernente la quantità

di sostanza stupefacente sequestrata”) e senza alcun collegamento con i passaggi della motivazione
della sentenza impugnata, risolvendosi in una serie di doglianze prive di contenuto specifico che
non consentono il controllo di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 18 settembre 20
il cons. est.

cassazione. Con il ricorso si deduce l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA