Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9 del 30/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NUNZIATO MASSIMILIANO n. a Guardiagrele il giorno 8/12/1971
avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila in data 15/3/2013 che confermava
quella del Gip Tribunale di Chieti del 21/3/2012
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita nell’udienza pubblica del 30/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Oscar Cedrangolo , che ha
chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente , Avv.Marco Inches, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

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Data Udienza: 30/11/2016

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RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza resa in data 21/3/2012 il Gip del Tribunale di Chieti dichiarava l’imputato
responsabile dei delitti di rapina e lesioni aggravate in danno di Cucchia Aquilino Donato
nonché di evasione e , riconosciuta l’attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. equivalente alla
contestata recidiva, con la diminuente per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di anni 2
mesi 8 di reclusione ed euro 900 di multa.
La Corte d’Appello di L’Aquila con l’impugnata sentenza

confermava integralmente le

sentenza del Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, il 19/11/2001.
2.

Avverso detto provvedimento ha

proposto ricorso per Cassazione l’imputato

personalmente, deducendo:
2.1 la violazione degli artt. 423 e 441 cod proc. pen. con riguardo all’irrituale e tardiva
contestazione della recidiva, effettuata all’udienza del 21.3.2012 allorchè il giudizio abbreviato
era stato già ammesso con conseguente parziale nullità della sentenza impugnata ;
2.2. la violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla mancata diversa
qualificazione giuridica del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 379 cod pen., avendo i giudici di
merito ritenuto la responsabilità del Nunziato per il delitto di rapina pur in assenza di
qualsivoglia contributo alla consumazione del fatto delittuoso;
2.3 la violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 133 cod.pen con
riguardo alla quantificazione della pena che non appare rispondente ai principi dosimetrici e
risulta priva di indicazione circa gli elementi giustificativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Con riguardo alla dedotta irrituale contestazione della recidiva, osserva il Collegio che
ammessane in astratto la fondatezza, vertendosi in ipotesi di giudizio abbreviato condizionato,
in adesione all’orientamento che facoltizza il pubblico ministero ad effettuare contestazioni
suppletive limitatamente alle nuove acquisizioni e non sulla scorta di dati preesistenti alla
integrazione ( in tal senso, in ipotesi di integrazione officiosa Sez. 1, n. 9400 del 12/02/2013,
Albanese, Rv. 254955), la giurisprudenza di legittimità inscrive, nondimeno, la violazione nel
novero delle nullità a regime intermedio della sentenza pronunciata all’esito di tale giudizio
(Sez. 4, n. 3758 del 03/06/2014 , Costa, Rv. 263196), sanabile ex art. 182, comma secondo,
cod. proc. pen., non potendo essere dedotta dalla parte che vi ha assistito senza eccepirla
(Sez. 2, n. 11953 del 29/01/2014 , D’Alba, Rv. 258067).
Nella specie la nullità non risulta eccepita dinanzi al Gip secondo la scansione temporale
dell’art. 182 comma 2 cod.proc.pen. sicchè risulta sanata.

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statuizioni di primo grado, revocando la sospensione condizionale concessa al Nunziato con

4. Inammissibili s’appalesano le censure formulate con il terzo e quarto motivo in quanto
generiche ed aspecifiche, riproduttive delle doglianze proposte in sede d’appello ed evase dalla
Corte territoriale con un percorso motivazionale giuridicamente corretto e logicamente esente
da distorsioni e aporie giustificative. La prospettazione del ricorrente difetta in particolare di
correlazione con le confutazioni della decisione impugnata ,venendo meno all’onere del diretto
confronto con le esplicitazioni del giudice censurato. Basti por mente al riguardo all’invocata
riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 379 cod.pen. sull’assunto del difetto di
contributo partecipativo alla rapina, laddove la Corte territoriale ha diffusamente argomentato

contestando la ricostruzione fattuale della difesa.
Del pari indeterminata e priva di raffronto critico con la sentenza impugnata è la doglianza che
attinge la dosimetria della pena, in quanto attestata sull’evocazione di parametri normativi
svincolati dalla puntuale confutazione degli specifici argomenti spesi dal giudice d’appello nella
reiezione dell’impugnazione sul punto.
5. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali
e alla sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di millecinquecento euro a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 30/11/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Anna Maria D Santis

Giacomo F-timu
/

sull’irricevibilità della tesi, procedendo a dettagliata analisi delle dichiarazioni della p.o. e

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