Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Francesco D’Argenio, nato ad Avellino il 29/04/1973
avverso la sentenza del 07/07/2010 della Corte d’appello di L’Aquila
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avv. Alessandro Troilo, che si è riportato al ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di L’Aquila con sentenza del 07/07/2010, in parziale
riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Lanciano in data
03/12/2003 che aveva condannato Francesco D’Argenio per il delitto di calunnia,
ha ridotto la pena ad anni uno di reclusione, previa concessione delle attenuanti
generiche, confermando nel resto la pronuncia.
2.

Ha proposto ricorso la difesa con cui si deduce violazione di legge,

conseguente al mancato riconoscimento della prescrizione del reato, maturata a
seguito della concessione delle attenuanti, sulla base della vecchia disposizione
di cui all’art. 157 cod.pen. che si assume applicabile nella specie.
3. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione dell’art. 192
cod.proc.pen. in riferimento all’individuazione degli elementi di responsabilità del
reato di cui all’art. 368 cod.pen., nonché mancanza ed illogicità della
motivazione. A sostegno di tale motivo si richiamano le risultanze istruttorie sulle
somme che risultavano già corrisposte dall’odierno ricorrente ai portatori degli

Data Udienza: 27/11/2013

assegni, il cui smarrimento si assume falsamente denunciato, deducendo dagli
intervenuti pagamenti l’impossibilità di trarre la consapevolezza della falsa
accusa nella formulazione della denuncia di smarrimento, che costituisce
elemento costitutivo del delitto ritenuto.
Si desume conseguentemente l’insussistenza del reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il reato risulta commesso nel 2001 e la pronuncia di primo grado
rimonta al 2003, situazione di fatto che impone, in forza di quanto previsto
dall’art. 10 della I. 5 dicembre 2005 n. 251, di ritenere applicabile la vecchia
disposizione di cui all’art. 157 cod. pen. con la conseguenza che, se la
sopraggiunta concessione delle attenuanti generiche incide sulla determinazione
della pena che costituisce base di calcolo per la prescrizione, la deduzione può
operarsi, in forza della medesima disposizione, nella misura minima consentita
su tale limite, da quantificarsi in un giorno.
Conseguentemente il limite edittale di sei anni di reclusione, previsto per
la calunnia, non permette applicare per la maturazione dell’effetto estintivo, il
termine di cinque anni, maggiorato delle metà, di cui all’art. 157 comma 1 n. 4)
cod. pen. della vecchia disposizione, permanendo l’imperatività del limite
maggiore richiamato dal n. 3 della medesima disposizione, che fissa in quindici
anni complessivi il termine per l’estinzione del reato, non ancora verificatasi alla
data odierna.
3. I rilievi svolti nel ricorso con riferimento alla valutazione delle prove, ed
alla coerenza argomentativa del giudice di merito, si limitano a richiamare la
versione difensiva che aveva fondato il gravame di merito, senza confrontarsi
con le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale per superare tale allegazioni
sulla base di un esame delle risultanze istruttorie, che appare coerente e

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

completo.
In particolare, nella pronuncia si

evidenziano le prove assunte sia

sull’effettività dell’obbligazione sottesa al rilascio dell’assegno postdatato da
parte di DArgenio, la cui esistenza risulta riconosciuta dalla prospettazione in
fatto contenuta in ricorso, che di tentativi, operati dall’interessato, di richiamare
l’assegno quando fu messo all’incasso, in quanto privo di copertura, avvenuti
dinanzi al creditore ed al responsabile dell’istituto bancario che aveva accertato
l’impossibilità di liquidare la somma, i quali hanno entrambi riferito del
disappunto dell’odierno ricorrente e della dichiarazione, da questi rilasciata in
quel contesto, che avrebbe provveduto diversamente.

2

Cass. VI sez. pen.r.g.n. 26691/2012

5

La denuncia di smarrimento è intervenuta in epoca successiva a tale
evento, e costituisce il logico sviluppo di tale proposito; i tempi di verificazione
dell’azione denotano la consapevolezza dell’innocenza degli incolpati da parte
dell’agente, posta in dubbio nell’odierno ricorso.
I rilievi svolti nel ricorso, lungi dall’individuare elementi di prova assunti in
violazione di legge, o specifiche contraddizioni o illogicità della pronuncia

nuova valutazione di merito, estranea al giudizio di legittimità.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616
cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 27/11/2013.

impugnata, risultano quindi finalizzati alla sollecitazione in questa sede ad una

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