Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8999 del 20/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8999 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAIER LIUK N. IL 07/09/1994
avverso la sentenza n. 843/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di VICENZA, del 12/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 20/10/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato. Va qui richiamato il principio per il
quale: “La possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di
applicazione della pena su richiesta per errata qualificazione giuridica del
fatto deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui trattisi di un errore manifesto e
tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla
pena ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere detta possibilità,
anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa
qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità (nella specie, in
applicazione di tale principio, la corte ha ritenuto inammissibile il ricorso
del procuratore generale con il quale si denunciava l’asserita erroneità
dell’avvenuta qualificazione di un determinato comportamento come
violenza sessuale tentata e non invece consumata)”. [Cass. pen., sez. III,
23.10.2007 in Ced Cass., rv. 238286]. A ciò si aggiunga anche che “La
richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico
processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può
essere modificato unilateralmente né revocato, e, una volta che il giudice
abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti – e, quindi, anche
al p. m. – prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla
sussistenza e alla giuridica qualcazione del fatto, alla sua soggettiva
attribuzione, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e
modalità di applicazione della pena; in tale ambito, l’obbligo di motivazione
deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e
positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti”. [Cass.
pen., sez. VI, 3.11.1998. Gasparini]
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.500,00 alla Cassa delle ammende

L ‘ imputato MAIER LIUK, ricorrendo per Cassazione avverso la sentenza di
cui in epigrafe,lamenta:
– il vizio di carenza di motivazione perché il giudtee ii_ctr amebl2e4.ientic5a,t2 ,11/,, ,t4futoa,
modo compiuto le ragioni per le quali ha ritenuto
– il vizio di carenza di motivazione perché il giudice ha erroneamente
qualificato il fatto ascritto

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20.10.2015

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