Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8999 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 8999 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
PEDICONE Maurizio, nato a Palermo il 2/09/1961,

avverso l’ordinanza in data 10 febbraio 2012 del Tribunale del riesame di
Palermo n. 115/2012.

Letti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
sentito il pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del
sostituto procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, il quale ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
sentito il difensore del ricorrente, avvocato Marcello Montalbano, che ha chiesto
la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Pedicone Maurizio, insieme a Cuomo Federico, Di Pietro Gabriele e
Venturella Silvestre, è gravemente indiziato di concorso nei reati di detenzione e
porto senza autorizzazione di numerose armi da guerra (due mitragliatori, una

Data Udienza: 15/11/2012

pistola mitragliatrice, una mitraglietta, un mitra, una pistola calibro 45 e un
fucile di assalto) e relativo munizionamento, essendo stato sorpreso mentre con i
predetti Cuomo, Di Pietro e Venturella si esercitavano a sparare in un
improvvisato poligono a cielo aperto in località Portene Della Ginestra/Portella
Della Paglia, nel comune di Monreale, il 14 gennaio 2011
Il tribunale del riesame di Palermo, costituito ai sensi dell’art. 310 cod. proc.

proposto dal procuratore della Repubblica della sede, ha sostituito la misura
dell’obbligo di dimora nel comune di Palermo, applicata al Pedicone dal giudice
per le indagini preliminari della sede con provvedimento del 17 gennaio 2012,
con quella più ~Uva degli arresti dorniciliari, motivando l’aggravamento con
l’Inidoneità dell’obbligo di dimora, per la libertà di azione lasciata all’indagato, a
soddisfare le specifiche esigenze cautelari del caso, ravvisate nel pericolo di
inquinamento probatorio e di reiterazione del comportamento criminoso.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cessazione il
Pedicone tramite il difensore, il quale deduce, con unico motivo, il vizio di
violazione di legge e il difetto di motivazione con riguardo alle ritenute esigenze
di cautela probatoria e sociale, genericamente indicate dal Tribunale, e
all’apparente argomentazione a sostegno dell’aggravamento della misura
coercitiva, sulla base della sola libertà d’azione non sufficientemente limitata,
secondo il decidente, dalla misura più lieve in funzione del soddisfacimento delle
ravvisate esigenze cautelari.
In proposito, il collegio dei riesame non avrebbe considerato le deduzioni
difensive circa l’esemplare comportamento del Pedicone, titolare di
autorizzazione alla detenzione di armi, nei riguardi delle autorità preposte ai
controlli; e avrebbe ignorato gli esiti della consulenza tecnica sullo stato dei
luoghi in cui l’indagato si esercitava nel tiro a segno insieme ai suoi amici, tale
da non rendere pericoloso il suo comportamento per i terzi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ sopravvenuta, con ordinanza del 10 luglio 2012 del giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Palermo, la revoca della misura coercitiva
dell’obbligo di dimora applicata al Pedicone, come documentato dal difensore
nell’odierna udienza, sicché l’ordinanza impugnata che ha sostituito, in data 10
febbraio 2012, la misura dell’obbligo di dimora, all’epoca ancora vigente, con gli
2

pen., con ordinanza del 10 febbraio 2012, in parziale accoglimento dell’appello

arresti domiciliari, è divenuta inefficace e il ricorrente non ha più interesse a
coltivare l’impugnazione davanti a questa Corte.

2. Ne discende la dedaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta
carenza di interesse; essa non comporta provvedimenti accessori di condanna, in
adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il

alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la
condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della
sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del
09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997,
dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003,
dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006,
dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso, in Roma, il 15 novembre 2012.

venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cessazione sopraggiunga

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