Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8999 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8999 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIRGILIO GAETANO N. IL 23/02/1973 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 3445/2013 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
22/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 09/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il GIP presso il Tribunale di Bologna, con l’impugnato decreto, ha
disposto l’archiviazione del procedimento a carico di ignoti.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Virgilio

abnormità della disposta archiviazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile non essendo consentito alla persona offesa
personalmente la proposizione del ricorso per Cassazione.
2. La disposizione di cui alla prima parte dell’articolo 613, comma 1
cod.proc.pen., secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria
sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale, è consentito alla parte di
sottoscrivere personalmente il ricorso per Cassazione, è applicabile
esclusivamente nei confronti dell’imputato e ciò non tanto perché alla persona
offesa non competa tale qualificazione soggettiva di parte (v. Cass. Sez. Un. 16
dicembre 1998 n. 24) quanto piuttosto perché detta disposizione non è
attributiva alle altre parti processuali del potere di ricorrere personalmente per
Cassazione ma è, invece, meramente ricognitiva della facoltà di proposizione
personale dell’impugnazione, che la norma dell’articolo 571, comma
cod.proc.pen. riconosce solo all’imputato, in deroga alla regola generale della
necessità della rappresentanza tecnica (v. Cass. Sez. Un. 21 giugno 2000 n. 19 e
27 giugno 2001 n. 34535 e Sez. V 26 maggio 2004 n. 37418).
La persona offesa dal reato non può, quindi, sottoscrivere personalmente
il ricorso non perché non sia parte processuale, nemmeno nel limitato ambito del
procedimento di archiviazione, bensì perché tale diritto non spetta nemmeno alle
altre processuali, essendo attribuito dall’articolo 571 cod.proc.pen. e non
dall’articolo 613 cod.proc.pen. esclusivamente all’imputato (v. Cass. Sez. Un. 27
settembre 2007 n. 47473).
3. Il ricorrente, infine, dovrà essere condannato al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, liquidata come
da dispositivo.

1

Gaetano, parte lesa personalmente, il quale lamenta violazioni di legge ed

P.T.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 9 gennaio 2014.

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