Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8997 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8997 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAVALLI MAURO N. IL 21/07/1963
avverso la sentenza n. 1259/2011 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 09/01/2014

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza il Tribunale di Bologna ha prosciolto per

non aver commesso il fatto, ex articolo 530 comma 2 cod.proc.pen., Cavalli

dichiarazioni sulla propria identità personale ascritto a Seferovic Cley;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, personalmente, denunciando una illogicità della motivazione e una
violazione di legge, con particolare riferimento alla formula di proscioglimento
adottata;
– che risulta, infine, pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso ad opera
della stessa parte ricorrente;
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’articolo 591,
comma 1 lettera d) cod.proc.pen. per avere il ricorrente rinunciato alla proposta
impugnazione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende (v. Cass. Sez. VII 8
aprile 2013 n. 27573);
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.

Mauro dal reato di concorso morale (sotto forma d’istigazione) in false

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