Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8996 del 20/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8996 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OLIVA LUIGI N. IL 30/03/1977
avverso la sentenza n. 1499/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
26/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 20/10/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorrente in questa sede illustra argomenti che già erano stati proposti negli
stessi termini in sede di gravame e ai quali la Corte d’Appello ha dato risposta
adeguata che va immune da qualsiasi censura. Il ricorso pertanto è di contenuto
generico, venendo meno alla sua funzione di costituire critica specifica al
provvedimento impugnato [v. Cass. n. 20377/09]
Per le suddette ragioni dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione
amministrativa stabilita dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta
processuale dell’imputato la responsabilità ivi prevista.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma 20.10.2015
L’imputato OLIVA Luigi, tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe indicato, deducendo i seguenti motivi di doglianza
così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
§.1) Vizio di motivazione in relazione al delitto di false dichiarazioni sulla
propria identità, difettando qualsivoglia prova del reato contestato, potendo
essere contestata all’imputato la diversa violazione di cui all’art. 494 cod. pen., di
sostituzione di persona.