Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8996 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8996 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TERLIZZI LIVIO N. IL 27/01/1983
DEL GIUDICE EMANUELE N. IL 21/12/1991
avverso la sentenza n. 8157/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 09/01/2014

I
t

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Terlizzi Livio e Del
Giudice Ciro Emanuele per i reati di false dichiarazioni sulla propria identità
personale e resistenza a pubblico ufficiale;

entrambi gli imputati: il Terlizzi, personalmente, denunciando una violazione di
legge e la illogicità della motivazione riguardo alla mancata riduzione della pena
e il Del Giudice, a mezzo del proprio procuratore, lamentando una mancanza di
motivazione in merito alla mancata esclusione della contestata recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi vanno dichiarati entrambi inammissibili;
– quanto a quello del Terlizzi si osserva come la quantificazione della pena
possa essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto allorquando
sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la
determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una
valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti
dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del Giudice
dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione
alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione
della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non
eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e
globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’articolo 133 cod.pen. ed anche quelli
specificamente segnalati con i motivi d’appello;
– quanto al ricorso Del Giudice l’applicabilità della contestata recidiva e la
mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sono state, inoltre,
pienamente giustificate dal Giudice del merito per cui sfuggono al sindacato di
legittimità, non ravvisandosi né essendo stato aliunde prospettata neppure la
erronea applicazione delle relative disposizioni della legge sostanziale;
che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione

4

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.

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