Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8994 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8994 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NOBILE SALVATORE N. IL 19/01/1952
avverso la sentenza n. 661/2012 TRIBUNALE di RAGUSA, del
25/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 09/01/2014

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza il Tribunale di Ragusa aveva dichiarato la
propria incompetenza per materia in merito al reato di ingiurie ascritto a Nobile
Salvatore, essendo invece competente il Giudice di pace;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, trattandosi di provvedimento
non impugnabile avanti questa Corte;
– la mera lettura dell’articolo 568, comma 2 del codice di procedura
chiarisce come siano ricorribili per cassazione tutte le sentenze ad eccezione di
quelle sulla competenza, che possono dar luogo a un conflitto di giurisdizione o
di competenza a norma dell’articolo 28 cod.proc.pen.;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.

l’indagato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge.

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