Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8993 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8993 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COPPOLA GENNARO N. IL 28/01/1990
avverso la sentenza n. 2112/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 09/01/2014

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Coppola Gennaro
per il reato di spendita di monete contraffatte (articolo 453 n. 4 cod.pen.);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da
un del tutto generico richiamo alla pretesa illogicità della motivazione, senza la
benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in
esame, detto vizio dell’impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente; con
riguardo al diniego della concessione delle attenuanti generiche, trattasi di
doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non
contiene alcuna indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar
luogo al riconoscimento delle chieste attenuanti;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.

l’imputato, personalmente, denunciando una illogicità della motivazione riguardo

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