Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8992 del 20/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8992 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALLARO’ EMANUELE N. IL 13/04/1949
avverso la sentenza n. 4304/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 19/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 20/10/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

RITENUTO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perchè dalla lettura della
documentazione prodotta emerge che la condizione di incapacità assoluta
all’esercizio dell’attività del professionista, al quale si era affidato l’imputato, e
che lo ha assistito nel corso del giudizio di primo grado, diagnosticata nel luglio
del 2013 è successiva al momento della proposizione della dichiarazione di
appello (febbraio 2012) avverso la sentenza con la quale il Tribunale aveva
definito il giudizio, sicchè manca una prova specifica e rigorosa in base alla quale
possa inferirsi che la tardività della proposizione dell’impugnazione di merito sia
dipesa da caso fortuito o forza maggiore costituita dalle condizioni di salute del
difensore.
Nel merito il ricorso è comunque manifestamente infondato perché < del tutto generico nei suoi contenuti. Per le suddette ragioni dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta processuale dell'imputato la responsabilità ivi prevista. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma 20.10.2015 L'imputato BALLARO' Emanuele, personalmente / ricorre per Cassazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, deducendo i seguenti motivi di doglianza così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. §.1) richiesta di rimessione in termini per la proposizione di un valido atto di appello, dichiarato inammissibtkitt per tardività. Il ricorrente sostiene che la tardività della proposizione dei motivi di appello è riconducibile alle condizioni di salute del proprio difensore. §.2) vizio di motivazione.

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