Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8991 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8991 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) LOJODICE OSCAR N. IL 02/06/1955
avverso l’ordinanza n. 86/2012 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
12/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
cg.”;04,4; aLit..-hb,1421.4n-

Udit i difensor Avv.;

4:04,91~,c-

Data Udienza: 12/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con ordinanza in data 12/4/2012 il Tribunale di Bari rigettava

l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Lojodice Oscar avverso il
decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero
presso il Tribunale di Bari in data 17/3/2012, in relazione al delitto di cui
all’art. 640 cpv. n. 1 cod. pen.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore

dell’indagato, il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), la
violazione di legge in relazione all’art. 253 cod. proc. pen. e, ai sensi
dell’art. 606. Comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la contraddittorietà della
motivazione. In particolare, lamenta la mancanza dei presupposti per farsi
luogo all’applicazione della misura reale, sia riguardo al

fumus del reato

ipotizzato, relativo a fatti ormai risalenti nel tempo rispetto all’operato
sequestro sia 01 vincolo di pertinenzialità, trattandosi di somme di denaro
nella diretta disponibilità dell’indagato e titoli estranei al reato per cui si
procede (uno emesso dalla banca Popolare di Bari in favore dell’Avvocatura
dello Stato, altro tratto sullo stesso conto dell’indagato).
3.

Nelle more è pervenuta la dichiarazione dell’interessato di rinunzia

all’impugnazione. Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso cui
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 500,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

2.

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