Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8985 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8985 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CAVAZZA .IMMY N. IL 08/04/1984
avverso la sentenza n. 3346/2011 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del
21/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto.
Con sentenza resa il 21 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. il gip del
Tribunale di Treviso applicava a Cavazza Jmmy, imputato dei delitti di cui agli artt.
110, 582, 585 c.p., 10, 12, 14 1. n. 497 del 1974 la pena concordata fra le parti di un
anno, nove mesi di reclusione e trecento euro di multa, ritenuta la continuazione fra
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di
fiducia, l’imputato, il quale lamenta mancanza di motivazione circa l’insussistenza
di ragioni legittimanti il proscioglimento ai sensi dell’ art. 129 c.p.p.
Con successiva dichiarazione autografa , pervenuta presso questa Corte in data
5 novembre 2012 il ricorrente dichiarava di volere rinunciare al ricorso proposto.
Osserva in diritto.
In conseguenza della intervenuta rinunzia il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 novembre 2012.

i reati e tenuto conto della diminuente per il rito.

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