Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8984 del 20/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8984 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARRA GIUSEPPE N. IL 05/03/1972
LIOTTA GAETANO N. IL 10/07/1973
avverso la sentenza n. 50/2013 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO,
del 17/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 20/10/2015
gli imputati, tramite il difensore, con separati atti, fra loro sovrapponibili per gli
argomenti spesi, ricorrono per Cassazione avverso il provvedimento in epigrafe
indicato, deducendo i seguenti motivi di doglianza così riassunti entro i limiti
previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
§.1) Vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle prove costituite
dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa che è costituita re civile
§.2) Vizio di motivazione in ordine al giudizio di -~riza
–dMe circostanze
attenuanti, senza tenere conto modesta entità delle lesioni patite dalla persona
offesa.
RITENUTO IN DIRITTO
Le censure mosse espongono critiche che si fondano su un confronto diretto con i
dati processuali e non già con la motivazione della sentenza secondo il paradigma
stabilito dall’art. 606 1^ comma lett. e) cod. proc. pen., in forza del quale il vizio
della motivazione per avere rilievo in sede di legittimità deve essere desumibile
dal testo del provvedimento impugnato. La inosservanza della regola comporta
che le censure attengano al merito della decisione impugnata, introducendo una
rivalutazione in fatto che è preclusa nel giudizio di legittimità.
Va inoltre rilevato che le doglianze mosse dalla difesa sono eccentriche rispetto
al contenuto della decisione impugnata (non tenendosi conto di specifici aspetti
della motivazione, giustificativa della decisione assunta, quali il riscontro alle
dichiarazioni rese dalla persona offesa o la complessiva valutazione degli
imputati in relazione al riconoscimento del giudizio di prevalenza delle
3ftenuanti), sicché l’inammissibilità va pronunciata alla luce del seguente
consolidato principio qui condiviso: “Ai sensi degli art. 606, 1 2 comma, e 591, 1 2
comma, lett. c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti dell’impugnazione indicati
dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si
propongano censure attinenti al merito della decisione, congruamente
giustificata, mancando peraltro una specifica indicazione della correlazione fra
le motivazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di
impugnazione” [Cass. pen., sez. II, 30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi
termini, Cass. pen., sez. Il, 15.5.2008 Ced Cass., rv. 240109]
Per le suddette ragioni dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione
amministrativa stabilita dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta
processuale la responsabilità ivi prevista.
MOTIVI DELLA DECISIONE
P. Q. M.
Dichiara inammissibileud ricors4 e condanna it ricorrente al pagamento delle
spese processuali ectfIrsomma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma 20.10.2015