Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8984 del 14/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8984 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PAGANO MASSIMO N. IL 05/12/1977
avverso la sentenza n. 2291/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
28/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 14/11/2012
Premesso che con sentenza in data 28.2.2012 la Corte d’appello di Catania confermava la
sentenza in data 5.11.2010 del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, con la quale
Pagano Massimo era stato condannato alla pena di mesi cinque di arresto per il reato di cui
all’art. 9 legge 1423/1956;
Letto il ricorso per cassazione presentato dal difensore, con il quale si chiede l’annullamento
della sentenza per difetto di motivazione sulla responsabilità dell’imputato e sul diniego delle
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, poiché la Corte d’appello ha
congruamente motivato sulla responsabilità dell’imputato, esaminando accuratamente in fatto
la doglianza dell’appellante, e sul diniego delle attenuanti generiche, avendo tenuto conto della
personalità dell’imputato e della mancanza di segni di resipiscenza;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto
dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione
al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella
misura congrua ed equa, indicata nel dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore
Il Pre idente
attenuanti generiche;