Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8982 del 20/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8982 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
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GU4RERA VITTORIO N. IL 25/05/1956
avverso la sentenza n. 88/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
17/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 20/10/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato per le seguenti ragioni.
L’imputato è tratto a giudizio per il delitto di rapina il cui termine di prescrizione
è alli 11.5.2018 se viene applicata la disciplina della legge 251/2005 (più
favorevole) e alli 11.11.2020 se viene applicata la disciplina antecedente, sicché
deve rilevarsi che alla data odierna non può essere dichiarata la estinzione del
rato per prescrizione.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché del tutto
generico nella sua formulazione.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la difesa non ha
messo in evidenza alcun specifico errore di diritto nell’applicazione degli artt. 62
bis e 133 cod. pen. Il trattamento sanzionatorio fondato sull’applicazione delle
suddette disposizioni è la diretta conseguenza di un apparato argomentativo che
la difesa manifesta di non condividere, senza peraltro dedurre valide
argomentazioni che possano dimostrare vizi della motivazione che devono essere
desumibili dal testo del provvedimento impugnato. E’ principio noto in
giurisprudenza che il giudice del merito nell’accordare o nel negare le attenuanti
generiche, non ha l’obbligo di prendere in considerazione tutti i parametri previsti
dall’art. 133 cod. pen., essendo sufficienti che egli indichi quello che dei suddetti
parametri abbia maggior rilievo, al fine di permettere la ricostruzione del
pensiero logico-giuridico che giustifica la decisione assunta e consenta di
verificare che il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale, di merito, non sia
caduto in arbitrii.
Per le suddette ragioni dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione
amministrativa stabilita dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta
processuale dell’imputato la responsabilità ivi prevista.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
C osi ec iso
orna 20.10.2

L’imputato GUARERA Vittorio, tramite il difensore, ricorre per Cassazione
avverso il provvedimento in epigrafe indicato, deducendo i seguenti motivi di
doglianza così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
§.1) Violazione dell’art. 157 cod. pen. perché non è stata dichiarata la
prescrizione del delitto di cui al capo A)
§.2) violazione di legge per non essere stata notificata all’imputato il
provvedimento della Corte d’Appello
§.3) violazione dell’art. 133 cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio.

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