Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8982 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8982 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GALIMOV DEJAN N. IL 02/12/1982
avverso la sentenza n. 1624/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
22/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 14/11/2012

Premesso che con sentenza ex art. 444 c.p.p. in data 22.2.2012 il Tribunale di Milano ha
applicato a Galimov Dejan la pena di mesi 8 di reclusione per il delitto di cui all’art. 13/13
D.L.vo 286/1998;
Rilevato che nei motivi di ricorso l’imputato ha chiesto l’annullamento della sentenza in quanto
il giudice non aveva concesso né le attenuanti generiche né la sospensione condizionale della

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, e quindi inammissibile ex art. 606/3
c.p.p., in quanto, per costante giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento di
applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice non può d’ufficio concedere né le
attenuanti generiche né la sospensione condizionale della pena, in quanto non può modificare
quanto concordemente richiesto dalle parti;
Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Pr idente

pena che avrebbe potuto concedere d’ufficio;

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