Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8982 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 8982 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ETCZ-C- ri.74
ORDIN~A

sul ricorso proposto da:
PALOMBARO STEFANO N. IL 23/04/1985
PALOMBARO LUCIANO N. IL 14/04/1949
avverso la sentenza n. 15/2009 TRIBUNALE di CHIETI, del
07/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 09/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Chieti, con sentenza del 7 giugno 2012, ha confermato la
sentenza del Giudice di pace di Chieti del 22 luglio 2008 che aveva condannato
Palombaro Stefano e Palombaro Luciano per i delitti di minacce, ingiurie e lesioni
in danno di Labrozzi Alberto.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi
gli imputati, personalmente con due atti d’identico contenuto, lamentando la
mancata assunzione di una prova decisiva, la manifesta illogicità della
motivazione sull’affermazione della penale responsabilità.
3. Risultano, infine, allegate all’incarto processuale sia la remissione della
querela ad opera della parte lesa che l’accettazione della stessa da parte degli
imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’intervenuta remissione della proposta querela, con la conseguenziale
accettazione della stessa, rende annullabile senza rinvio l’impugnata decisione, ai
sensi dell’articolo 620, comma 1 lettera a) cod.proc.pen..
2. Tali atti, invero, risultano compiuti nel rispetto delle norme di cui agli
articoli 152 e 155 cod.pen. e 340 cod.proc.pen. e determinano, essendo i reati
ascritti punibili a querela della persona offesa (lesioni personali, ingiurie e
minacce non aggravate), l’estinzione dei reati stessi.
3. Le spese del procedimento, infine, ai sensi dell’articolo 340, comma 4
cod.proc.pen. sono a carico dei querelati come disposto dalla legge.
P.T.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati
estinti per remissione di querela e condanna i querelati singolarmente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.

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