Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8980 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8980 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CONTI SANTINO N. IL 23/10/1969
avverso la sentenza n. 384/2012 TRIBUNALE di MESSINA, del
05/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto

– che il Tribunale di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato
all’imputato Conti Santino la pena su richiesta, ex art. 444 cod. proc. pen., in
relazione ai reati allo stesso ascritti;

– che avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
deducendone l’illegittimità per vizio di motivazione, essendosi il giudicante

motivare sulla possibilità o meno di un suo proscioglimento ai sensi dell’art. 129
cod. proc. pen.;

Considerato in diritto

– che l’impugnazione è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3 cod. proc.
pen., per manifesta infondatezza dei motivi enunciati, avendo il giudice
adempiuto correttamente all’obbligo di motivazione secondo il particolare
schema argomentativo proprio della sentenza pronunciata ai sensi dell’art 444
cod. proc. pen. nei termini ormai definiti dalle sezioni unite di questa Corte con
sentenza n. 5777 del 27 marzo 1992, imp. Di Benedetto (RIV. 191135), secondo
cui non è richiesta una specificazione dei mezzi di prova e degli argomenti posti
a base della decisione, essendo sufficiente, in difetto di concreti elementi
emergenti dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti (nella specie assenti od
irrilevanti), l’enunciazione, anche implicita, dell’Insussistenza di estremi per la
pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;

– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuall e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 1500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di C 1500,00 alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.

limitato a recepire l’accordo raggiunto dalle parti, senza adeguatamente

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