Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8980 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8980 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
APRUZZI GIUSEPPE N. IL 16/02/1959
avverso la sentenza n. 1592/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 09/01/2014

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Apruzzi Giuseppe
per il delitto di bancarotta fraudolenta pluriaggravata;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il relativo motivo si
sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie (in particolare
della notifica dell’estratto della sentenza dichiarativa di fallimento che neppure
può assumere rilievo ai fini del contestato delitto) e sul preteso ingiusto mancato
accoglimento delle tesi defensionali, perchè non è possibile più svolgere tale
attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di doglianza che,
soprattutto, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul
punto dalla Corte territoriale;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una illogicità della

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