Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 898 del 20/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 898 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Binelli Giulio nato a Seravezza il 15.2.1947
avverso la sentenza del 22/04/2014 del Tribunale di Lucca
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele
Mazzotta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Chiara Bonaguidi, delegata dall’avv. Mauro Brondi, che
ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 22/04/2014 il Tribunale di Lucca -accertata la penale
responsabilità di Binelli Giulio in ordine al reato di cui all’art. 137, d.lgs.
152/2006 per aver sversato acque reflue industriali nel fiume Versilia senza la
prescritta autorizzazione- lo condannava alla pena di euro 5.000,00 di ammenda.
Osservava il Tribunale che gli accertamenti di pg operati costituivano piena prova
della fondatezza delle accuse mosse al prevenuto, essendo lo sversamento in
questione avvenuto l’ 11.12.2010 e non essendo stata prodotta alcuna
autorizzazione relativa; il primo giudice inoltre considerava non attendibile
l’allegata imprevedibile accidentalità del fatto e rilevava la piana sussumibilità del
fatto nella fattispecie incriminatrice astratta evocata dall’accusa, ritenendo infine

Data Udienza: 20/11/2015

comunque irrilevanti gli interventi di bonifica degli impianti successivamente
operati dal Binelli.
2. La sentenza è stata appellata dal difensore fiduciario dell’imputato, con
formulazione, in modo informe, di plurime censure. In sostanza il Binelli si duole
della valutazione data dal Tribunale alle prove e della svalutazione dei propri
argomenti difensivi; lamenta altresì della eccessività della pena inflittagli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. 1.11 ricorso è inammissibile.

questa Corte, che il Collegio condivide, qualora un provvedimento giurisdizionale
sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello normativamente
previsto, il giudice che riceve l’atto di gravame deve limitarsi, ex art. 568, quinto
comma, cod. proc. pen., alla verifica dell’oggettiva impugnabilità del
provvedimento e dell’esistenza della volontà di impugnare e, conseguentemente,
trasmettere gli atti al giudice competente, astenendosi dall’esame dei motivi al
fine di verificare, in concreto, la possibilità della conversione (così,

ex multis,

Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, P.M. in proc. Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n.
33782 del 8/4/2013, Arena, Rv. 257117; Sez. 5, n. 21581 del 28/4/2009, P.M.
in proc. Mare, Rv. 243888).
E’ altresì pacifico nella giurisprudenza di questa stessa Corte che la conversione
della impugnazione, secondo principio di conservazione degli atti, ha peraltro
quale unico effetto giuridico processuale detta

translatio judicii,

ma non

comporta affatto alcuna deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione
correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di
sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere
proposta (in questo senso, v. Sez. 1, n. 2846 del 8/4/1999, Annibaldi R, Rv.
213835, Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729; Sez. 4, n.
5291 del 22/12/2003 (dep.2004), Stanzani, Rv. 227092).
Ciò premesso, si deve rilevare che, vedendosi pacificamente in un’ipotesi di
sentenza di primo grado non appellabile, l’atto di impugnazione in esame è
formulato in un modo del tutto aderente al “modulo” astratto dell’appello ed non
è di contro affatto assimilabile a quello del ricorso per cassazione.
Esso infatti nemmeno in modo pur latamente formale contiene alcuna delle
censure tipicizzate dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., ma appunto invece
critica in “forma libera” la sentenza del primo giudice, secondo quanto è
consentito con il rimedio gravatorio/rescissorio tipico dell’appello. Così in
particolare, appunto nell’ottica della rinnovazione del giudizio meritale, il Binelli
censura la valutazione data dal primo giudice alle prove acquisite agli atti specificamente sul punto della negazione dell’ accidentalità del fatto- con tutte le
relative “colorazioni” fattuali, anche fotografiche nel corpo dello stesso atto di

2

1.1 In via preliminare si deve osservare che per consolidata giurisprudenza di

impugnazione. Coerentemente l’ atto si conclude con richieste di statuizioni
meritali assolutorie o almeno di mitigazione del trattamento sanzionatorio.
1.2 In virtù dei rilievi che precedono, integrandosi nel caso in esame la prima
previsione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., essendo stata formulata
l’impugnativa per motivi diversi da quelli previsti dal comma 1 della medesima
disposizione codicistica, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte

di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ‘ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 20/11/2015.

abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA