Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8979 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8979 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RIVELLI BEATRICE N. IL 30/05/1987
avverso l’ordinanza n. 1494/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
ANCONA, del 21/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 14/11/2012

7

Ritenuto in fatto.
Con ordinanza emessa il 21 marzo 2012 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona
revocava nei confronti di Beatrice Rivelli, a far data dal 9 novembre 2011, la
misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, in precedenza concessa con
provvedimento del 24 giugno 2010.
di fiducia, Beatrice Riveli, la quale lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione alla disposta revoca e alla sua decorrenza.
Osserva in diritto.
11 ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L’ ordinanza
impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con
motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e
processuale. Con iter argomentativo correttamente articolato ha, altresì, illustrato le
ragioni per le quali la revoca della misura doveva decorrere dal 9 novembre 2011,
tenuto conto della condotta complessivamente regolare tenuta dalla ricorrente nel
primo periodo di prova sostenuto e delle limitazioni alla libertà personale comunque
sofferte dalla stessa.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 novembre 2013.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore

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