Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8977 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8977 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAETI FRANCA N. IL 01/01/1963
avverso la sentenza n. 129/2011 GIUDICE DI PACE di TERMINI
IMERESE, del 12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 09/01/2014

0,97

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza il Giudice di pace Termini Imerese ha

condannato Caeti Franca per i reati di minacce e ingiurie in danno di Uttoveggio
Rosalia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

con particolare riferimento sia alla valutazione delle dichiarazioni della parte
offesa nonché alla omissione dell’avvertimento di cui all’articolo 199, comma 3
cod.proc.pen. nei confronti del teste della difesa Savoca che ne aveva
determinato l’inutilizzabilità delle relative dichiarazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto i motivi si
sostanziano in una molto generica e indebita rivisitazione delle risultanze
probatorie sulla pretesa inaffidabilità delle dichiarazioni della parte offesa, perchè
non è possibile più svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità;
trattasi inoltre di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur
esistente motivazione offerta sul punto dal Giudice del merito e, per altro verso,
non vale a scalfire la granitica giurisprudenza di questa Corte in tema;
– il giudicante ha correttamente applicato la costante giurisprudenza di
legittimità sul punto secondo la quale le regole, dettate dall’articolo 192, comma
terzo cod.proc.pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le
quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento
dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata
da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere
più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni
di qualsiasi testimone (v. da ultimo, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2012 n. 41461);
– quanto all’omissione dell’avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi
congiunti dell’imputato di astenersi dal deporre, essa determina una nullità solo
relativa, che, come tale, deve essere eccepita immediatamente dalla parte che
assiste alla deposizione e comunque, a pena di decadenza, entro i termini fissati
all’articolo 181 cod.proc.pen.( v. Cass. Sez. V 12 marzo 2010 n. 13591): il che è
avvenuto nel caso di specie ad opera del P.M. (v. verbale udienza 12 marzo

1

l’imputata, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge,

2013) con ciò determinando l’affermata inutilizzabilità delle dichiarazioni a
discarico;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasì equo fissare in euro mille;

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.

P. T. M.

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