Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8976 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8976 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DI FATTA GIACOMO N. IL 02/03/1977
2) MAZZE’ FABIO N. IL 17/05/1974
avverso la sentenza n. 2875/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 05/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe,
confermava quella di primo grado, Impugnata da Mazzé Fabio e Di Fatta
Giacomo, entrambi sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale, che aveva dichiarato i predetti imputati colpevoli del reato di cui all’art.
9 comma 2 legge 1423/1956, per avere violato le prescrizioni impostegli con il
decreto applicativo della misura, e segnatamente, dell’obbligo di non associarsi a

2. Avverso l’indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il
Mazzé, personalmente, ed il Di Fatta, per il tramite del suo difensore,
deducendone l’illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione, in
quanto la Corte territoriale era pervenuta all’affermazione di penale
responsabilità, senza compiere un autonoma valutazione degli elementi probatori
posti a fondamento della condanna di primo grado, ritenuti quanto meno
equivoci, trattandosi, come dedotto nell’atto di appello, di incontri sporadici ed
occasionali, del tutto privi, per le circostanze di tempo e di luogo in cui erano
avvenuti, di effettiva pericolosità sociale, non essendovi alcuna dimostrazione
che gli stessi fossero volti alla preparazione di azioni delittuose, deducendo
altresì il Di Fatta di non aver avuto consapevolezza dello status di sorvegliato
speciale del Mazzé.

Considerato in diritto

1. Le impugnazioni proposte da Mazzé e Di Fatta sono entrambe
inammissibili perché basate-su motivi manifestamente Infondati.
In particolare, con riferimento alle argomentazioni prospettate in ambedue i
ricorsi per confutare la sussistenza degli elementi costituitivi del reato
contestato, va rilevato che i ricorrenti nel sostenere il carattere meramente
occasionale della loro frequentazione, omettono di considerare che in almeno
due occasioni, in un arco di tempo relativamente limitato, sono stati notati
insieme, e la circostanza, per altro indimostrata, che tali incontri non fossero
funzionali alla preparazione di azioni delittuose, non vale certamente ad
escludere l’effettività della violazione della prescrizione e l’antigiuridicità della
condotta contestata. E’ infatti principio del tutto consolidato (v. da ultimo Sez. 1,
Sentenza n. 16789 del 08/04/2008, imp. Danisl) e condivisibile, difatti, che il
carattere dl abitualità che connota la condotta dell’associarsi con pregiudicati,
vietata dall’art. 5 comma 3 della legge n. 1423 del 1956 e punita dalla norma

soggetti pregiudicati.

contestata, non richiede la prova della costante e assidua relazione
Interpersonale con la medesima o le medesime persone, potendo il
comportamento vietato riguardare pregiudicati diversi e la loro reiterata
frequentazione essere assunta a sintomo univoco della violazione di un obbligo
che costituisce, nella sostanza, una delle forme di tipizzazione della prescrizione
di genere di non dare ragione di sospetti (C. cost. n. 354 del 2003).
Manifestamente infondata deve ritenersi, altresì, anche l’ulteriore deduzione
difensiva del Di Fatta circa una pretesa non conoscenza delle condizioni

dell’argomento, la circostanza si rivela oltre che indimostrata del tutto
implausibile, attesa proprio la reiterazione degli incontri.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento, ciascuno, di una somma alla Cassa delle ammende,
congruamente determinabile in C 1000,00, al sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna I ricorrenti singolarmente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 1000,00
alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, Il 14 novembre 2012.

soggettive del Mazze, giacché, a prescindere dal carattere di novità

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA