Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8975 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8975 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SULCIS GIORGIO N. IL 30/06/1978
avverso la sentenza n. 526/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
13/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13.3.2012 la Corte di appello di Cagliari confermava
la decisione di primo grado con la quale Giorgio Sulcis veniva condannato alla
pena di mesi quattro di arresto in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod.
pen. e 9, comma 1, legge 1423 del 1956, perché in esecuzione del medesimo
disegno criminoso, contravveniva alle prescrizioni relative alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale della p.s., non essendosi presentato il

essersi presentato in ritardo in data 18.1.2008, nonché, per non essere stato
trovato presso la sua abitazione negli orari previsti in data 16.1.2008.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di
fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione con
riferimento alla sussistenza del reato continuato. Contesta, in particolare, la
sussistenza della prova di due distinte violazioni, dovendosi escludere – come
era stato dedotto con l’appello – quella relativa all’obbligo di permanere presso la
propria abitazione negli orari prescritti il 16 ed il 20 gennaio 2008. Infatti, il
mancato rientro bell’abitazione si era protratto dal 16 al 20 gennaio.
Lamenta, quindi, che sul punto la sentenza impugnata non ha in alcun modo
argomentato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato
inammissibile.
Invero, come si desume dalla sentenza impugnata, il reato continuato è
stato ritenuto con riferimento alle violazioni delle prescrizioni della misura di
prevenzione specificamente indicate in premessa e la contestazione della
violazione dell’obbligo di permanere presso la propria abitazione negli orari
indicati cui si riferisce la condanna riguarda esclusivamente il fatto accertato in
data 16.1.2008; nulla, invece, a differenza di quanto assume il ricorrente, è
stato addebitato in relazione a fatti del 20.1.2008.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

9.1.2008 ed il 16.1.2008 ai Carabinieri competenti per la sorveglianza, per

4 q 3 1 14limi
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 14 novembre 2012.

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