Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8974 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8974 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BORRIELLO GAETANO N. IL 14/07/1960
2) DI MATTEO ANTONIO N. IL 19/09/1976
3) DE SIMONE ANIELLO N. IL 31/08/1964
4) CECCO DOMENICO N. IL 05/03/1975
5) GEMIGNANI ANTONIO N. IL 17/02/1978
6) MAZZACANE ANTONIO N. IL 16/12/1975
7) FORMICOLA GIUSEPPE N. IL 30/09/1978
8) BEL VISO GAETANO N. IL 10/02/1977
9) MAGLIULO MAURIZIO N. IL 28/07/1969
10) LAMBRO FRANCESCO N. IL 14/08/1977
11) SCARPATO ANTONIO N. IL 12/06/1975
12) MARRAZZO VINCENZO N. IL 19/11/1972
13) D’AMICO CIRO N. IL 20/11/1975
avverso la sentenza n. 4298/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/12/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 14/11/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con sentenza in data 3.12.2010 la Corte d’appello di Napoli, in riforma della
sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 10.2.2005, rideterminava le pene
nel modo seguente, riconosciute agli imputati le attenuanti generiche equivalenti alle
aggravanti contestate:
Borriello Gaetano, anni 6 di reclusione
De Simone Aniello anni 3 di reclusione
Cecco Domenico anni 3 di reclusione
Gemignani Antonio anni 3 di reclusione
Mazzacane Antonio anni 2 e mesi 6 di reclusione
Formicola Giuseppe un anno di reclusione
Belviso Gaetano anni 2 e mesi 6 di reclusione
Magliulo Maurizio anni 3 di reclusione
Lambro Francesco anni 3 di reclusione
Scarpato Antonio anni due e mesi 6 di reclusione
Marrazzo Vincenzo anni 2 e mesi 6 di reclusione
D’Amico Ciro anni 3 di reclusione
in relazione ai delitti, per Borriello, di tentato omicidio e altro, e per tutti gli altri imputati di
resistenza e altro, delitti commessi nell’anno 1998;
Rilevato che tutti gli imputati, ad eccezione di Lambro Francesco, davanti alla corte d’appello
avevano rinunciato ai motivi di impugnazione, salvo quello concernente la dosimetria della
pena;
Rilevato altresì che sono stati presentati i seguenti motivi di ricorso, chiedendo l’annullamento
della suddetta sentenza della Corte d’appello di Napoli:
-Borriello, per carenza di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.;
-Di Matteo, per carenza di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sul
rigetto della richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti;
-De Simone, per carenza di motivazione nella determinazione della pena;
-Cecco, per mancata declaratoria di prescrizione del reato di resistenza, dovendosi applicare
l’art. 157 c.p. nel testo previgente rispetto alla riforma disposta con legge 251/2005;
-Gemignani, per carenza di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.;
-Mazzacane, per carenza di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.;
-Formicola, per carenza di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sul
rigetto della richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti;
1

Di Matteo Antonio anni 2 e mesi 6 di reclusione

-Belviso, per avere la Corte d’appello applicato la procedura di cui all’art. 599/4 c.p.p. che era
stato abrogato;
-Magliulo per carenza di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.;
– Lambro, per carenza di motivazione sull’attendibilità delle deposizioni testimoniali dalle quali è
stata tratta l’accusa nei confronti dell’imputato e per illogicità nella determinazione
dell’aumento per la continuazione, determinato in modo uguale per tutti gli imputati,
nonostante fossero diverse le condotte a ciascuno addebitate;
rigetto della richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti;
-Marrazzo„ per carenza di motivazione sul rigetto della richiesta di prevalenza delle attenuanti
generiche sulle contestate aggravanti;
– D’Amico„ per carenza di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.;
Considerato che tutti i suddetti motivi sono manifestamente infondati, in quanto nella
motivazione della sentenza impugnata sono indicati gli elementi di prova che non consentivano
il proscioglimento degli imputati ex art. 129 c.p.p. ed è congruamente motivato con la gravità
dei fatti il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti
nonché la dosimetria della pena, peraltro sostanzialmente accettata dagli imputati (con
esclusione di Lambro Francesco), anche se non è stata seguita la procedura di cui all’art. 599/4
c.p.p. per intervenuta abrogazione, nel corso del giudizio di appello, di detta norma;
Considerato altresì che il delitto di resistenza non si è estinto per prescrizione, dovendosi
applicare il testo previgente dell’art. 157 c.p., poiché all’entrata in vigore della legge 251/2005
(8.12.2005) era stata già pronunciata la sentenza di primo grado; che non è stata applicata la
norma di cui all’art. 599/4 c.p.p., essendo la stessa una norma processuale che non poteva
essere applicata dal momento in cui è entrato in vigore il D.L. 92/2008, convertito nella legge
125/2008; che i motivi di ricorso presentati da Lambro Francesco, con riguardo
all’affermazione di responsabilità, si basano su contestazioni in fatto, relative al contenuto delle
testimonianze, che non possono essere prese in considerazione in sede di legittimità, di fronte
a una motivazione sul punto della Corte d’appello scevra da vizi logico giuridici, né appare
carente la motivazione sul trattamento sanzionatorio, che comprende anche l’aumento di pena
stabilito a titolo di continuazione;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto
dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione
ciascuno al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte ritiene
di determinare nella misura di euro 1.000,00;
P.Q.M.
2

-Scarpato, per carenza di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sul

,(9$13)1.0 ,
(t

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Pres ente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA