Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8974 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8974 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANCA GIORGIO N. IL 01/10/1983
avverso la sentenza n. 1125/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
19/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 09/01/2014

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Manca Giorgio per i

speciale, lesioni personali gravi e porto abusivo di coltello;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e
una illogicità della motivazione riguardo alla mancata esclusione della contestata
recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il motivo si sostanzia
in una molto generica contestazione circa la motivazione dell’impugnata
sentenza; trattasi, inoltre, di doglianza che passa del tutto sotto silenzio la pur
esistente motivazione offerta dalla Corte territoriale che non appare essere
inficiata dal lamentato vizio di illogicità o contraddittorietà;
– quanto alla pretesa violazione di legge il ricorrente non si premura
nemmeno di indicare le norme violate;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.

reati di violazione degli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza

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