Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8973 del 14/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8973 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PESCE PAOLO N. IL 29/05/1964
avverso la sentenza n. 8826/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 14/11/2012
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 15,12.2011 la Corte di appello di Napoli in riforma della
decisone di primo grado con la quale Paolo Pesce veniva condannato dal Tribunale della
stessa sede, con la diminuente del rito abbreviato, esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 d.l.
n. 152 del 1991. e ritenuta la recidiva, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in
relazione all’art. 9, comma 2, legge 1423 del 1956, riconosceva la continuazione con i
fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli in data 14.5.2010 (irrev. l’8.9.2010) e
2.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando la
violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando la illogicità della parte motiva
della sentenza che presenta punti lacunosi e contraddittori in ordine alla qualificazione
giuridica,
atteso che dall’istruttoria dibattimentale emergeva univocamente che la
condotta del ricorrente non integra gli estremi della fattispecie delittuosa contestata, in
assenza della gravità, precisione e concordanza degli indizi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché generico, atteso che non
adempie all’onere di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto
che sorreggono la richiesta di annullamento (art. 581 lettera c) cod. proc. pen.)
proponendo censure che non tengono conto delle argomentazioni poste a fondamento
della decisione impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 14 novembre 2012.
rideterminava la pena complessiva nella misura di anni uno e mesi dieci di reclusione.