Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8972 del 14/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8972 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI GIORGIO CLAUDIO N. IL 01/06/1979
avverso la sentenza n. 2370/2007 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 03/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 14/11/2012
Premesso che con sentenza in data 3.11.2011 la Corte d’appello di L’Aquila confermava la
sentenza in data 20.4.2007 del Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, con la
quale Di Giorgio Claudio era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato
di cui all’art. 9/2 legge 1423/1956, commesso il 30.7.2005;
Letto il ricorso per cessazione presentato dal difensore, con il quale si chiede l’annullamento
Considerato che il ricorso è del tutto generico e che all’imputato è stato inflitto il minimo della
pena prevista per il delitto contestatogli;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto
dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella
misura congrua ed equa, indicata nel dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore
Il Pre idente
della sentenza per difetto di motivazione sui criteri utilizzati per determinare la pena;