Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8971 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8971 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PICCOLO GASPARE N. IL 19/04/1964
avverso la sentenza n. 2250/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto In fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha confermato quella di primo grado che aveva dichiarato Piccolo Gaspare Giuseppe, colpevole
del reato di inosservanza continuata delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell’art. 9 comma 1, della legge n. 1423 del 1956, e di guida di autovettura sprovvisto di patente, perché revocata, e lo aveva condannato, unificati i
reati nel vincolo della continuazione, alla pena di mesi tre e giorni venti di arresto,

generiche in considerazione della reiterazione delle condotte e dei numerosi e gravi
precedenti penali dell’imputato.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cessazione la difesa dell’imputato denunziando difetto di motivazione sul punto in cui erano state negate le attenuanti
generiche ed una rideterminazione della pena, non avendo i giudici di appello adeguatamente valutato una serie di elementi che militavano a favore della concessione
delle attenuanti generiche (comportamento processuale; condizioni familiari; sincero
spirito di ravvedimento).

Considerato In diritto
1. L’impugnazione è inammissibile.
1.1 La sentenza impugnata ha specificamente Indicato i motivi per cui doveva negarsi la concessione delle attenuanti generiche escludersi ed operarsi una riduzione
della pena, fra l’altro applicata in misura prossima al minimo edittale.
Non è quindi vero che il provvedimento impugnato sia privo di motivazione su tali
punti, laddove è Il ricorso a rivelarsi manifestamente infondato poiché si limita ad
assumere la insufficienza di una motivazione che invece è conforme al parametro
normativo, ove si consideri il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui,
«ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della
concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli
spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo» (così ex multis, Cass., sez. 2, sentenza n. 2285 dell’11/10/2004 – 25/
1/2005, Alba, riv. 230691).

confermando, per quanto ancora rileva in questa sede, il diniego delle attenuanti

2. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, In mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore
della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
C 1.000, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.

Q.

M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso in Roma, 14 novembre 2012.

processuali e della somma di C 1.000 in favore della Cassa della ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA