Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8971 del 09/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8971 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIGATO NAZARIO N. IL 15/09/1946
avverso l’ordinanza n. 933/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 09/01/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato l’inammissibilità per genericità dell’appello proposto, avverso la sentenza emessa in data 20 maggio 2011 dal Tribunale
di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, da VIGATO Nazario, dichiarato responsabile del delitto
di falso in cambiali, commesso 1’11 marzo 2008.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge per l’erroneità del
provvedimento della Corte di merito a fronte di appello adeguatamente specificante le ragioni di
doglianza sulla pronuncia di condanna.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché la
Corte di merito ha correttamente evidenziato come l’appello, esaminato dalla Corte per la natura
processuale della doglianza, fosse del tutto generico riducendosi alla mera affermazione: non appare certa la prova della responsabilità del prevenuto per i dubbi che tuttora rimangono – anche
all’esito della compiuta istruttoria – sulla riferibilità del falso al prevenuto, sia per difetto di
prova specifica sia per difetto di prova logica.
Oltre a richieste subordinate, altrettanto generiche, sull’attenuazione del trattamento sanzionatorio.
Correttamente quindi la Corte di merito ha rilevato che espressioni del genere si sarebbero potute
utilizzare per qualsiasi vicenda processuale.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA