Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 897 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 897 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASSALACQUA COSIMO N. IL 06/04/1993
avverso la sentenza n. 1710/2012 TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 19/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 11/11/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria applicava, fra l’altro, a PASSALACQUA Cosimo, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine ai delitti di furto aggravato in concorso e false dichiarazioni sull’identità personale a pubblico ufficiale (il solo ricorrente), commessi il 18 giugno 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in punto di determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini), conformandosi del resto interamente al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, del quale ha espressamente riconosciuto la
congruità. Mentre l’imputato che abbia chiesto l’applicazione di una determinata pena non può
dolersi della entità della pena da esso stesso sollecitata né della complessiva adeguatezza del trattamento concordato evocando apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 novembre 2013.

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