Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8968 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8968 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BERLINGERI GUERINO N. IL 20/01/1978
avverso la sentenza n. 1232/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 18/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 18.10.2011 la Corte di appello di Reggio Calabria
confermava la decisione di primo grado con la quale Guerino Berlingeri veniva
condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione in relazione all’art. 9,
comma 2, legge 1423 del 1956, per essere stato sorpreso fuori del comune di
soggiorno obbligato.
Ad avviso della Corte territoriale dovevano ritenersi infondate le doglianze

alla circostanza che lo stesso si trovava fuori del comune di soggiorno obbligato.
Riteneva, altresì, congrua la pena inflitta tenuto conto delle circostanze del
fatto e della personalità dell’imputato; escludeva il riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche in considerazione che l’imputato, già gravato da
precedenti penali, si accompagnava ad un pregiudicato.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di
fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione
relativamente alla valutazione delle deduzioni difensive in ordine alla
identificazione dell’imputato nonché alla circostanza che Io stesso di trovasse
fuori del comune di residenza.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge ed il vizio della
motivazione avuto riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente si sostanziano per gran parte in censure di fatto,
volte ad una valutazione alternativa di quanto emerso nel processo non
consentita nel giudizio di legittimità a fronte della adeguata motivazione della
sentenza impugnata avuto riguardo alla identificazione dell’imputato e al fatto
che lo stesso si trovasse fuori del comune di residenza.
E’, altresì, manifestamente infondata la doglianza relativa alla dosimetria
della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
atteso che la Corte territoriale anche sul punto ha motivato valorizzando le
precedenti condanne che risultano a carico del ricorrente e la circostanza che
fosse stato sorpreso in compagnia di un soggetto pregiudicato.
E’ noto che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art.
62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice
con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione,

2

dell’appellante sia in ordine alla identificazione dell’imputato sia avuto riguardo

non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente
motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno
dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n.
42688, 24/09/2008, Caridi, rv. 242419).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una

art. 616 cod. proc. pen..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 14 novembre 2012.

sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA