Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8967 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8967 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FILOMENO MARIA N. IL 30/04/1974
avverso la sentenza n. 2480/2008 TRIB.SEZ.DIST. di BRA, del
30/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto e in diritto.
Il 30 maggio 2011 il Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, in
composizione monocratica, dichiarava Maria Filomeno colpevole del reato previsto
dall’art. 660 c.p. , limitatamente all’episodio del 14 luglio 2006 e, riconosciute le
circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena di 344 euro di ammenda.
Dichiarava non doversi procedere in ordine ai restanti reati per intervenuta

remissione di querela.
Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore di fiducia di Maria
Filomeno, avv. Andrea Castiglione, non abilitato al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori.
Ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p. la Corte d’appello di Torino trasmetteva
gli atti a questa Corte, trattandosi di sentenza contro cui non è consentito l’appello
(art. 593, comma 3, c.p.p.).
Poiché l’impugnazione — erroneamente qualificata dal legale quale “appello” in
violazione del disposto di cui all’art. 593, comma 3, c.p.p. — è stata proposta da un
avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 591,
primo comma, lett. a) e 613 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna deRk
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannaitt,ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della
ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

Il\

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