Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8966 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8966 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CASU MARIO N. IL 07/03/1954
avverso la sentenza n. 261/2011 TRIBUNALE di CHIA VARI, del
12/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

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RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza del 12.10.2011 il Tribunale di Chiavari condannava Mario

Casu alla pena di euro 300 di ammenda per il reato di cui all’art. 659 cod. pen.,
accertato fino al 28.9.2009, per avere disturbato le occupazioni ed il riposo degli
abitanti del condominio non impedendo lo strepito del cane.

2. Ha proposto ricorso per cessazione l’imputato, tramite il difensore di

con riferimento all’omesso esame di un testimone persona offesa,
amministratore del condominio.
In secondo luogo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza
impugnata in ordine alla valutazione della prova del reato contestato. Trattandosi
di reato dì pericolo presunto il tribunale non avrebbe dovuto fondare la decisione
sulla testimonianza di una pluralità di soggetti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile.
Quanto al primo motivo di ricorso deve rilevarsi che non vengono in alcun
modo indicate le ragioni della dedotta decisività dell’esame del testimone
indicato dal ricorrente.
Invero, ai fini della violazione di cui all’art. 606 lett. d) cod. proc. pen. prova
decisiva «è quella idonea a superare contrasti e conseguenti dubbi emergenti
dall’acquisito quadro probatorio, oppure, atta di per sè ad inficiare l’efficacia
dimostrativa di altra o altre prove di sicuro segno contrario; invece, tale non è
quella abbisognevole di comparazione con gli elementi già acquisiti, non per
negarne l’efficacia dimostrativa, bensì per comportarne un confronto dialettico al
fine di effettuare una ulteriore valutazione per quanto oggetto del giudizio> > (S.
U. n. 17050, 11/04/2006, Maddaloni).
E manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, fondato peraltro
su argomenti aspecifici.
Per la configurabilità della contravvenzione prevista dall’art. 659 cod. pen. è
necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi e a costituire
un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano
state, poi, disturbate (Sez. 1, n. 1394, 09/12/1999, Bedigni, rv. 215327). A tali
fini sono stati esaminati più soggetti informati sui fatti oggetto di contestazione e
la valutazione delle circostanze in tal modo acquisite è stata posta a fondamento
della decisione del tribunale.

2

fiducia, deducendo con il primo motivo la mancata assunzione di prova decisiva

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 14 novembre 2012.

P.Q.M.

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