Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8965 del 20/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8965 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRUBIA PASQUALE N. IL 28/04/1960
avverso la sentenza n. 336/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 10/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 20/10/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

RITENUTO IN DIRITTO
Con riferimento al primo motivo va osservato che nell’ipotesi di ricorso per
mancanza o manifesta illogicità della motivazione (cui è da ricondursi la censura
di erronea valutazione delle fonte probatoria ex art. 192 cod. proc. pen.), il
sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussistenza
dell’esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne la
rilevanza giuridica nonché della congruità logica del ragionamento sviluppato nel
testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive; ne
consegue che resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal
giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le
stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche {v. Cass. n.
238016/07]. In questi termini la decisione sfugge alle censure mosse.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Dalla lettura dell’atto di appello si
rileva che la richiesta di riforma della sentenza in ordine al trattamento
sanzionatorio è formulata in termini generici e tali da non rispettare il dettato
dell’art. 581 cod. proc. pen., ex se conducente ad una declaratoria di
inammissibilità ex art. 591 cod. proc. pen. Da tale constatazione consegue che
non è validamente censurabile di carenza di motivazione ex art. 606 I^ comma
lett. e) cod. proc. pen., la decisione con la quale la Corte d’Appello ometta di
rispondere ad un motivo di gravame di merito inammissibile. In tal caso è
evidente l’assoluta mancanza di interesse che rende la doglianza inammissibile in
questa sede.
Per le suddette ragioni dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione
amministrativa stabilita dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta
processuale dell’imputato la responsabilità ivi prevista.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso Roma 20.10.2015

L’imputato TRUBIA Pasquale, tramite il difensore, ricorre per Cassazione
avverso il provvedimento in epigrafe indicato, deducendo i seguenti motivi di
doglianza così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
§.1) Vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione delle
dichiarazioni del testimone ZAPPULLA
§.2) Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, posto che il
giudice dell’appello ha disatteso il contenuto delle richieste formulate sul punto
dalla difesa con l’atto di gravame

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