Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8965 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8965 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ROMANO BIAGIO N. IL 01/11/1933
avverso la sentenza n. 1699/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CASSINO, del 01/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto.
L’ 1 dicembre 2011 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Cassino applicava a Romano Biagio, imputato dei reati previsti dagli artt. 1, 4 e 7 1.
n. 895 del 1967, 337, 612 c.p. la pena concorda fra le parti di un anno, otto mesi di
reclusione e quattrocento euro di multa, ritenuta la continuazione fra i reati,
riconosciute le circostanze attenuanti e tenuto conto della diminuente per il rito.
fiducia, l’imputato il quale lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione
circa l’insussistenza di ragioni legittimanti il proscioglimento ai sensi dell’ art. 129
c.p.p.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Collegio premette che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un
meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza
di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte sua
il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato che
non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129
c.p.p.
Ne consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena art.
444 c.p.p., – l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o
soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Tanto premesso, il Collegio osserva che i motivi di ricorso appaiono privi di
specificità e, comunque manifestamente infondati, atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è, da un lato, adeguato a quanto contenuto all’
accordo intervenuto fra le parti e, dall’altro, ha escluso la sussistenza dei
presupposti di cui all’art.129 c.p.p
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede
di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai
parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza
di legittimità (si vedano tra le altre, Cass. SS.UU. 27 marzo 1992, Di Benedetto;
SS.UU. 27 settembre 1995, Serafino; SS.UU. 25 novembre 1998, Messina).

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro millecinquecento, ai

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Pres dente

sensi dell’art. 616 c.p.p.

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